Art. 4.
(Soggetti aventi titolo all'acquisto).

      1. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui all'articolo 2, comma 1, gli assegnatari e i conviventi, i loro figli, anche se non conviventi, purché in possesso dei requisiti per la permanenza negli alloggi ERP.
      2. Hanno titolo all'acquisto altresì gli eredi in linea retta fino al secondo grado, anche se non conviventi, purché abbiano mantenuto la detenzione dell'alloggio del de cuius e siano in possesso dei requisiti per la permanenza negli alloggi ERP.
      3. Non è richiesto un periodo minimo di assegnazione dell'alloggio. L'assegnatario deve regolarizzare l'eventuale morosità prima dell'atto di cessione. Gli IACP sono esonerati dall'effettuare ulteriori verifiche sui requisiti soggettivi dell'assegnatario acquirente.